A-817/2013

Sentenza del 7 ottobre 2013

Composizione

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Pascal Mollard, Markus Metz,

cancelliera Sara Friedli.

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa, Bahnhofstrasse 62, 8201 Sciaffusa,

rappresentata dalla Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Imposta sul valore aggiunto (imposizione di monete dalla Corea e dal Giappone).

Fatti:

A.

Ad inizio del mese di luglio 2012, la casa di spedizione B._______ (di seguito: B._______) di X._______, ha ricevuto un pacco dal Giappone, inviato dal signor C._______ e destinato al signor A._______, contenente 4 monete commemorative coreane d'argento bimetalliche da 5'000, 10'000 e 50'000 won, 45 monete commemorative coreane da 1'000 won, nonché 45 monete commemorative giapponesi trimetalliche da 500 yen.

B.

Il 12 luglio 2012 la B._______ - dopo essersi informata presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) ed aver effettuato una visita del predetto invio - ha dichiarato per l'imposizione nel regime doganale dell'immissione in libera pratica presso l'UD, per conto di A._______ e mediante la procedura e-dec Importazione, l'invio con assoggettamento all'IVA. Nella dichiarazione doganale la B._______ ha indicato i dati seguenti: traffico postale; ridotto in franchigia di dazio; voce di tariffa: 9898.9898; merci non commerciabili; tipo d'imposizione: imposizione normale; valore IVA: fr. 350.--; aliquota di dazio: fr. 0.00, ecc.

C.

Con decisione d'imposizione dell'IVA n. (...) del 12 luglio 2012, l'UD ha accettato la predetta dichiarazione doganale e ha provveduto alla riscossione dell'importo IVA di fr. 28.--.

D.

L'IVA all'importazione è stata addebitata sul conto (...) n. (...) della B._______, la quale l'ha poi rifatturata a A._______, insieme alle spese di sdoganamento e visita dell'invio per un importo totale di fr. 66.90.

E.

Con scritto 15 ottobre 2012, la B._______ ha poi informato A._______ ch'essa gli avrebbe rimborsato l'importo di fr. 66.90, sottolineando tuttavia "che in nessun' caso le monete utilizzate come esemplari da collezione, sono esente IVA".

F.

Contro la predetta decisione d'imposizione, A._______ ha presentato ricorso dinanzi alla Direzione del circondario delle dogane di Sciaffusa (di seguito: D II), mediante scritti 12 e 28 novembre 2012, poi completati con scritti 18 e 27 dicembre 2012. In sunto, lo stesso ha fatto valere che le monete emesse da istituti bancari al loro valore nominale ed aventi corso legale, come le monete coreane e giapponesi da lui importate, sono esenti da IVA, indipendentemente dal loro utilizzo. Sarebbe dunque a torto che le stesse sarebbero state sottoposte all'IVA, di cui chiede dunque la restituzione.

G.

Con decisione su ricorso del 23 gennaio 2013, la D II ha respinto il predetto ricorso, confermando l'imposizione all'IVA delle monete impor­tate. In sostanza, come sempre indicato sin dall'inizio sia alla B._______, che da lei a A._______, la stessa ha sottolineato che i mezzi legali di pagamento (in casu, monete d'argento e di metalli comuni) sono, effettivamente, esenti da IVA sempre che vengano impiegati quanto tali; per contro non lo sono quelli importati da collezionisti o destinate alla vendita a collezionisti o importati a seguito di un'operazione di scambio.

H.

Contro la predetta decisione, A._______ (di seguito: ricorrente) si aggrava ora dinanzi al Tribunale amministrativo federale mediante ricorso 14 febbraio 2013. Per gli stessi motivi addotti in precedenza, lo stesso postula l'annullamento della decisione impugnata, l'ammissione del ricorso contro la decisione d'imposizione dell'IVA del 12 luglio 2012 (l'IVA restituita) e che siano risarcite le spese di fr. 500.-- consistenti nell'onere lavorativo al presente e al precedente ricorso.

I.

Nelle proprie osservazioni 24 aprile 2013, la DI II - rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) - prendendo puntual-mente posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente, ha postulato il rigetto del ricorso con spese a carico di quest'ultimo.

J.

Con scritto 17 maggio 2013, il ricorrente ha preso posizione sulle predette osservazioni, ribadendo in sunto la propria posizione.

K.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.

1.2 L'atto impugnato è una decisione della DI II fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna il ricorrente al pagamento dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per quest'ultimo, lo stesso risulta a priori legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Orbene dal momento che, come si evince dagli atti (cfr. atto A12 in: ATTI A, Dossier D II), il ricorrente risulta essere stato rimborsato dell'IVA in oggetto dalla B._______, ci si deve quanto meno interrogare sull'attualità del suo interesse a ricorrere. Tale questione può tuttavia rimanere qui aperta, nella misura in cui i quesiti posti dal presente gravame meritano di essere accertati in questa sede, potendosi ripre­sentare in futuro in un caso analogo (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwal­tungsgericht, Basilea 2008, n. marg. 2.70 e 2.71).

1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA).

1.4 Oltre all'annullamento della decisione su ricorso del 23 gennaio 2013 della DI II, il ricorrente postula l'accoglimento del ricorso interposto contro la decisione d'imposizione all'IVA del 12 luglio 2012 dell'UD. Quest'ultima conclusione è tuttavia irricevibile, giacché, in virtù dell'effetto devolutivo della procedura di ricorso, la decisione 12 luglio 2012 dell'UD è stata sostituita dalla decisione 23 gennaio 2013 emessa su ricorso dalla DI II (cfr. DTF 134 II 142 consid. 1.4 e DTF 129 II 438 consid. 1; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3624/2012 del 7 maggio 2013 consid. 1.4 con rinvii).

1.5 Fatta eccezione per quanto detto al consid. 1.4 che precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve quindi essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o in­completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inade­guatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allge­meines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi ad­dotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci­sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisi­toria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni comple­mentari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della caren-za di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 L'esame del gravame, concernente una procedura d'imposizione iniziata con dichiarazione doganale 12 luglio 2012, è chiaramente sotto­posto alla Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS631.0) e alla relativa Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01), nonché alla Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conformemente all'art. 50 LIVA, la legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'im-portazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispongano altrimenti (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.2 con rinvii).

3.

In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame dell'imposizione all'IVA delle monete importate dal ricorrente dal Giappone e dalla Corea. Se da un lato quest'ultimo ritiene che le stesse beneficino dell'esenzione dall'IVA in virtù degli art. 8 cpv. 2 LD, art. 13 lett. a OD e art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA, poiché non aventi alcun valore collezionistico, bensì com­merciale, d'altro avviso l'autorità inferiore ritiene invece che in virtù delle medesime disposizioni, non sussistano i presupposti per un'esenzione trattandosi chiaramente di monete commemorative da collezione e non già utilizzabili per pagamenti correnti. Secondo la prassi dell'autorità inferiore (cfr. ATTI B, Dossier DGD), determinante per un'esenzione è l'uso dei mezzi di pagamento in quanto tali. Si tratta dunque di stabilire se l'invio in oggetto può beneficiare o meno della postulata esenzione.

4.

4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo dogana­le e devono essere tassate secondo la LD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1 LD; art. 1 cpv. 2 LTD).

4.2 Il regime doganale, è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci in dogana e dichiararla somma-riamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del con­trollo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 e A-393/2009 del 14 aprile 2011 consid. 3.1). In virtù di detto principio, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempe­stiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esi­genze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del Tri-bunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 con­sid. 2.3 con rinvii, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii e A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).

4.3

4.3.1 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1 LD) ed è di principio ne varietur ("unabänderlich"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, Patrick Raedersdorf, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], Berna 2009, n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione doga­nale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii e A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LD, l'Amministrazione delle dogane (di seguito: AFD) stabilisce la forma e il momento dell'accettazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).

4.3.2 La forma della dichiarazione doganale è regolata dall'art. 28 LD, nonché dall'Ordinanza del 4 aprile 2007 dell'AFD sulle dogane (OD-AFD, RS 631.013), la quale precisa le forme ammesse a seconda delle circo­stanze. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LD la dichiarazione doganale può essere presentata elettronicamente, per scritto, verbalmente oppure in un'altra forma di manifestazione della volontà ammessa dall'AFD. Di principio, la dichiarazione doganale è tuttavia presentata elettronicamente, sempre che l'OD-AFD non preveda un'altra forma (cfr. art. 6 cpv. 1 OD-AFD).

La dichiarazione doganale è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema "e-dec" o "NCTS", ovvero il programma della dogana che effettua il cosiddetto "controllo della plausibilità" dei dati ivi riportati. Il sistema aggiunge alla dichiara­zione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione (cfr. art. 16 OD-AFD). Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema "e-dec" procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi (art. 17 cpv. 1 OD-AFD). I tre possibili risultati della selezione sono (i) "bloccato", (ii) "libero con" nonché (iii) "libero senza" o "libero senza / con DNND". Se il risultato della selezione è "bloccato", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'ufficio doganale (art. 17 cpv. 2 OD-AFD) Se il risultato della selezione è "libero con", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale una copia della dichiarazione doganale e i documenti di scorta necessari. Le merci sono considerate liberate (art. 17 cpv. 3 OD-AFD). Se il risultato della selezione è "libero senza" o "libero senza / con DNND", la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'ufficio doganale gli eventuali documenti di transito e autorizzazioni nonché gli eventuali certificati o conferme necessari per l'esecuzione dei disposti federali di natura non doganale. Per l'AFD le merci sono considerate liberate (art. 17 cpv. 4 OD-AFD).

4.3.3 Per quanto concerne il controllo da parte delle autorità doganali della dichiarazione doganale, nonché delle merci ivi dichiarate, è dovero­so precisare che le stesse non devono procedere sistematicamente ad un esame approfondito. Dal punto di vista formale, l'art. 32 cpv. 1 LD sanci­sce che l'UD può esaminare, in modo approfondito o saltuario se la di­chiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti, ma non è obbligato a farlo. Per quanto concerne il controllo materiale della merce, ordinare una visita è poi una questione discrezionale (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernen­te una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 [di seguito: Mes-saggio LD], in: FF 2004 485, pag. 537; Remo Arpagaus, Zollrecht unter Einschluss der völkerrechtlichen Grundlagen im Rahmen der WTO, der WCO, der UNECE, der EFTA und der Abkommen mit EU in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizeri­sches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 706). In effetti, secondo il principio dell'autodichiarazione, di regola l'UD proce­de a un "controllo della plausibilità" dei dati inseriti dal dichiarante nella dichiarazione doganale, con i documenti di scorta e la merce in questio­ne. Orbene, in assenza di errori o difetti apparenti, l'UD accetta la dichia­razione doganale e libera la merce tassata secondo quanto indicato in detta dichiarazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4).

4.3.4 Ciò stabilito, va nondimeno precisato che, durante la procedura d'imposizione, l'UD può in ogni tempo controllare la dichiarazione doga­nale accettata e i documenti che l'accompagnano. A tal fine esso può esi­gere dei documenti supplementari dalla persona soggetta all'obbligo di di­chiarazione (cfr. art. 35 LD; Arpagaus, op. cit., n. 706; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.7 e A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 3.4 con rinvii).

4.4 Per quanto concerne le importazioni, l'art. 53 LIVA enumera i casi di esenzione dall'IVA delle merci che varcano il confine.

4.4.1 Le esenzioni dell'art. 53 LIVA corrispondono a quelle già previste dall'art. 74 cifra 2 della Legge federale del 2 settembre 1999 sull'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) nella versione in vigore a partire dal 1° maggio 2007 (RU 2007 1411, pag. 1457). Secondo la prassi vigente sotto l'egida della predetta norma, l'enumerazione delle esenzioni all'importazione indicata nella legge è da considerarsi esaustiva. L'esen­zione all'importazione è infatti un'eccezione alla regola generale dell'im­posizione. Queste eccezioni non devono essere ammesse con facilità, di modo che le esenzioni vanno applicate in maniera restrittiva (cfr. senten­za del Tribunale federale 2A.372/2006 del 21 gennaio 2008 consid. 3 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.3 con rinvii; Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, Traité TVA, Basilea 2009, pag. 260 n. 336 e pag. 407 n. 736 seg. con rinvii; Nicolas Schaller/Yves Sudan/Pierre Scheuner/Pascal Huguenot, TVA annotée: Jurispruden­ce, loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] annotée, Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 317). Tale prassi può essere senz'altro applicata, mutatis mutandis, all'art. 53 LIVA, detta disposizione avendo di fatto ripreso quanto indicato nell'art. 74 cifra 2 vLIVA precisando i casi d'esenzione.

4.4.2 L'esenzione all'importazione di cui all'art. 53 LIVA va ben distinta dai casi di esenzione in senso improprio di cui all'art. 21 LIVA. L'attribuzione successiva di un bene importato ad una operazione esclusa dal campo d'applicazione dell'imposta IVA ex art. 21 LIVA è infatti irrilevante per quanto concerne il carattere imponibile dell'importazione (cfr. Schal­ler/Sudan/Scheuner/Huguenot, op. cit., pag. 317 seg.; cfr. parimenti Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 240 n. 268 e segg., pag. 407 n. 735 e segg.). Nondimeno, lo scopo dei due sistemi rimane identico, entrambi mirando all'imposizione del consumo interno. Laddove ciò corrisponda alla volontà del legislatore e alla sistematica della legge, conviene pertanto di principio dare la preferenza ad una interpretazione analoga delle disposizioni reggenti le due imposte, alla luce dello scopo comune (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 consid. 3.2.4 con rinvii e consid. 3.2.2 per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 21 LIVA). La circostanza generatrice dell'IVA all'importazione si determina, da un punto di vista oggettivo, con il passaggio della frontiera da parte della merce. Una sua eventuale esenzione (o franchigia) va dunque determinata sulla scorta dell'art. 53 LIVA (cfr. Schaller/Sudan/Scheuner/Huguenot, op. cit., pag. 317 seg.; cfr. parimenti Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 240 n. 268 e segg., pag. 407 n. 735 e segg.).

4.5 Giusta l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA, è esente da imposta l'importazione di beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'art. 8 cpv. 2 lett. b-d, g nonché i-l LD. In particolare, l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD sancisce che il Consiglio federale (di seguito: CF) può dichiarare esenti dal dazio i mezzi legali di pagamento privi di valore collezionistico. In virtù di tale delega di competenza, mediante l'art. 13 lett. a OD, il CF ha dunque dichiarato esenti da dazio i mezzi legali di pagamento e le carte valori privi di valore collezionistico. Né l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, né l'art. 13 lett. a OD, come neppure il legislatore, la dottrina o la giurisprudenza, definiscono tuttavia cosa si debba intendere "per mezzi legali di pagamento privi di valore collezionistico" (in francese "moyens de paiement légaux sans valeur de collection", in tedesco "gesetzliche Zahlungsmittel ohne Sammlerwert"). In tale evenienza, dette nozioni vanno definite ricorrendo alle regole d'interpretazione e nel rispetto dell'esigenza di un'applicazione restrittiva delle esenzioni ivi contenute (cfr. consid. 4.4.1 del presente giudizio).

4.6 Anche l'interpretazione di disposizioni del diritto pubblico si basa sui metodi usuali di interpretazione delle norme di legge, ovvero l'interpre­tazione letterale, sistematica, teleologica e storica (cfr. Moser/Beu­sch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.180 e segg.). Per costante giuri-sprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tale interpretazione si fonda sul significato letterale, il senso del termine e l'uso che viene fatto del medesimo nella lingua (cfr. Mo-ser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.183), le tre versioni lingui­stiche essendo, di principio, equivalenti (cfr. DTF 135 IV 113 consid. 2.4.2 con riferimenti ivi citati). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, deve essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito nonché i valori sui quali essa trova fondamento (interpretazione teleo­logica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel proprio contesto (interpretazione sistematica; cfr. DTF 135 II 78 consid. 2.2, DTF 135 V 153 consid. 4.1, DTF 131 II 249 consid. 4.1, DTF 134 I 184 consid. 5.1, DTF 134 II 249 consid. 2.3). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmati­camente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. DTF 135 III 483 con­sid. 5.1). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5, DTF 131 II 710 consid. 4.1 e DTF 130 II 65 consid. 4.2; sentenze del Tri­bunale amministrativo federale A-6436/2011 del 18 settembre 2013 con­sid. 3.2.1 con rinvii e A-4016/2012 del 6 marzo 2013 consid. 5 con rinvii). In ogni caso, giusta l'art. 190 Cost. sia il Tribunale federale che il Tribu­nale amministrativo federale sono tenuti ad applicare le leggi federali.

4.7 Ciò indicato, occorre innanzitutto definire cosa si intenda per "mezzi legali di pagamento", nozione giuridicamente indefinita.

4.7.1 Al riguardo, né il tenore della LIVA, né quello della LD, apportano alcun chiarimento alla nozione di "mezzi legali di pagamento", come neppure i rispettivi messaggi. L'unico elemento presente nella legislazio­ne in materia di IVA, lo si ritrova nell'art. 74 cifra 2 vLIVA, nella sua versio-ne in vigore fino al 31 marzo 2007 (cfr. RU 2000 1300) e precedente l'en­trata in vigore in data 1° maggio 2007 dell'attuale LD (cfr. RU 2007 1411, pag. 1457), il quale faceva chiaro riferimento ai mezzi legali di pagamento quali le banconote e le monete svizzere o estere (cfr. parimenti Regine Schluckebier, in: Diego Clavadetscher/Pierre-Marie Glauser/Gerhard Schafroth [ed.], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 12 ad art. 74 cifra 2 vLIVA). Detta norma - il cui tenore è stato totalmente modificato con l'entrata in vigore il 1° maggio 2007 della LD, con contenuto uguale a quello dell'attuale art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA - a parte designare le banconote e le monete svizzere o estere come mezzi legali di pagamento, non permette ancora di definire in maniera univoca la predetta nozione.

4.7.2 Nel diritto svizzero i mezzi di pagamento sono regolati dalla Legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unita monetaria e i mezzi di paga­mento (LUMP, RS 941.10), la quale trova la sua base legale nell'art. 99 Cost. La nozione di mezzi legali di pagamento è parimenti ripresa dall'art. 84 CO, in rapporto alla LUMP (cfr. Denis Loertscher, in: Luc Thévenoz/Franz Werro [ed.], Commentaire Romand, Code des obliga-tions I [di seguito: CR CO I], 2. ed., Basilea 2003, n. 4 e 5 ad art. 84 CO). Nell'analisi della nozione di mezzo legale di pagamento, è dunque opportuno riferirsi alla LUMP.

4.7.3 Ai sensi della LUMP, per mezzi legali di pagamento (in tedesco "Zahlungsmittel", in francese "moyens légaux de paiement") va inteso il denaro riconosciuto dallo Stato consentente al debitore di liberarsi incon­dizionatamente di un debito pecuniario (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999 concernente una legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento [di seguito: Messaggio LUMP], in: FF 1999 6201, pag. 6206). Si tratta dunque dei mezzi che consentono di estinguere in modo giuridicamente valido i debiti pecuniari, quali le monete e le banconote riconosciute in quanto tali dalla legge di uno Stato (cfr. parimenti definizione di "Zahlungsmittel" in: Carl Creifelds/Klaus Weber [ed.], Rechstwörterbuch, 20. ed., Monaco 2011, pag. 521 e Ger-hard Köbler, Juristisches Wörterbuch, 14. ed., Monaco 2007, pag. 496; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2012, pag. 112) Quelli riconosciuti dal diritto svizzero sono elencati all'art. 2 LUMP.

4.7.4 Per quanto concerne le monete, la LUMP distingue le monete circolanti dalle monete commemorative e quelle d'investimento (cfr. art. 3 LUMP). Le monete commemorative possono essere cognate dalla Confe­derazione per il fabbisogno numismatico (cfr. art. 6 LUMP), ovvero ai fini del collezionismo. Al contrario delle monete circolanti, le monete comme­morative non sono concepite né come veri e propri mezzi di pagamento né sono utilizzate come tali nelle operazioni commerciali. Dato che sono emesse in numero limitato e che sono relativamente poco conosciute, non si adattano ad essere sottoposte all'obbligo generale di accettazione (cfr. Messaggio LUMP, in: FF 1999 6201, pag. 6212). Le stesse sono dun­que accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata, al loro valore nominale e senza limitazione di somma, dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione (cfr. art. 3 cpv. 1 LUMP; Loertscher, CR CO I, n. 5 ad art. 84 CO). Il carattere comme­morativo di una moneta è dunque un indizio che la stessa è destinata al collezionismo piuttosto che ad essere utilizzata per un pagamento.

4.7.5 Se la LUMP definisce i mezzi legali di pagamento riconosciuti dal diritto svizzero, per i mezzi legali di pagamento espressi in valuta estera occorre invece far riferimento al diritto dello Stato di emissione (cfr. art. 147 cpv. 1 della Legge federale del 17 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]; cfr. Loertscher, CR CO I, n. 11 ad art. 84 CO). Orbene, dal momento che per l'esenzione dall'IVA decisiva è l'assenza di valore collezionistico del mezzo legale di pagamento, detto punto non necessita di essere qui ulteriormente approfondito.

4.8 Occorre dunque definire il concetto di "privi di valore collezionistico", e meglio, di "valore collezionistico", nozione giuridicamente indeterminata.

4.8.1 Al riguardo, sia l'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, che l'art. 13 lett. a OD parlano di esenzione dei mezzi legali di pagamenti "privi di valore colle­zionistico". Detta nozione la si ritrova anche nella versione francese e te­desca delle predette disposizioni (in tedesco "ohne Sammlerwert", in fran­cese "sans valeur de collection"). Nell'ambito dell'IVA all'importazione, le disposizioni delle precedenti leggi sull'IVA avevano un diverso tenore. L'art. 67 lett. b dell'Ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vOIVA, RU 1994 258) prevedeva l'esenzione dall'im­posta sull'importazione di monete, cartevalori e banconote, "in quanto uti­lizzate come tali". L'art. 74 cifra 2 vLIVA, invece dei mezzi legali di paga­mento (banconote e monete svizzere o estere), "ad eccezione dei pezzi da collezione che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento" (cfr. RU 1200 1300, versione in vigore fino al 31 marzo 2007). In dette norme, vi era dunque un chiaro riferimento all'utilizzo del mezzo di pagamento in quanto tale quale condizione di esenzione.

4.8.2 In assenza di leggi riprendenti la nozione di "valore collezionistico", occorre ricorrere all'ausilio dei dizionari e interpretare le definizioni (senso letterario) ivi contenute alla luce di quanto precede, nonché dello scopo e della sistematica della LD e della LIVA.

Una definizione della nozione di "valore collezionistico" la si ritrova in alcuni dizionari di lingua tedesca. Secondo gli stessi, il valore collezioni­stico ("Sammlerwert") viene definito come "[Markt]wert, den ein Objekt für Sammler hat", ovvero il valore (di mercato) che un oggetto ha per il collezionista (cfr. Dudenredaktion, Duden, Das grosse Wörterbuch der deuschen Sprache in acht Bänden [di seguito: Duden], 2. ed., Mann­hein/Leipzig/Vienna/Zurigo 1994, vol. 6, pag. 2853; Dudenredaktion, Duden, Deutsches Universalwörterbuch [di seguito: Duden Universal­wörterbuch], 6. ed., Mannhein/Leipzig/Vienna/Zurigo 2007, pag. 1431). Tale definizione, fa chiaramente riferimento al collezionista e al valore che un dato oggetto rappresenta per quest'ultimo.

Conferma di ciò è data dalla definizione di "valore". Se da un lato la nozione di valore in quanto tale, nella maggior parte dei dizionari di lingua italiana, francese e tedesca, spesso viene definita in riferimento al valore di mercato, al valore economico, al prezzo o al costo di un determinato oggetto, fuori dall'ambito economico viene infatti chiaramente definita in rapporto alla nozione di apprezzamento. Più precisamente, il valore viene definitivo quale "misura di apprezzamento, sia che questo muova da considerazioni di carattere oggettivo, che da un giudizio soggettivo, fino a generalizzarsi in un significato analogo a quello d'importanza" (cfr. Giaco-mo Devoto/Gian Carlo Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, Milano 1985, pag. 1484; cfr. parimenti Nicola Zingarelli, Lo Zingarelli, vocabolario della lingua italiana, 12. ed. ristampa, Bologna 2008, pag. 2488; cfr. altresì la definizione in francese di "valeur": Larousse, Grand Larousse universel, vol. 15, 1991 Francia, pag 10'608; Paul Robert [ed.], Le Petit Robert, dictionnarie alphabétique et analogique de la langue française, Parigi 2012, pag. 2672 e seg.; Alain Rey, Le Grand Robert de la langue française, 2. ed. , Parigi 2001, pag. 1677; cfr. inoltre la definizione in tedesco di "Wert": Renate Wahrig-Burfeind, Brock Haus, Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 9. ed., Gütersloh/Monaco 2011, pag. 1652; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1920; Duden, op. cit., vol. 8, pag. 3902).

Il collezionista è "chi fa, possiede una collezione" (cfr. Redazioni Garzan­ti, Il grande dizionario Garzanti della lingua italiana, ristampa, Milano 1988, pag. 407; Zingarelli, op. cit., pag. 486), "chi si dà a collezionare oggetti specifici specialmente per compiacere ai propri gusti" (cfr. Devo­to/Oli, op. cit., pag. 604). La collezione è una "raccolta sistematica di oggetti della stessa specie che abbiano interesse storico, artistico o scientifico, oppure siano semplicemente preziosi, strani o rari" (cfr. Reda­zioni Garzanti, op. cit., pag. 407). La collezione è altresì definita quale "raccolta di oggetti della stessa specie, di valore, curiosi o comunque inte­ressanti anche solo soggettivamente" (cfr. Zingarelli, op. cit., pag. 486). Tali definizioni - che si ritrovano peraltro analogamente nelle altre versio­ni linguistiche e negli innumerevoli altri dizionari (cfr. Larousse, op. cit., vol. 4, pag. 2371; Robert, op. cit., pag. 466; Rey, op. cit., pag. 274; Wahrig-Burfeind, op. cit., pag. 1264; Duden Universalwörterbuch, op. cit., pag. 1431; Duden, op. cit., vol. 6, pag. 2853; ecc.) - mostrano chiara­mente che il collezionismo implica che l'oggetto venga raccolto e conser­vato in quanto tale, a prescindere dal suo utilizzo primario. In altre parole, conservando un dato oggetto, di riflesso lo stesso non viene utilizzato per il suo scopo primario. In tal senso, detta interpretazione trova riscontro in quanto era previsto dall'art. 74 cifra 2 vLIVA e nell'art. 67 lett. b vOIVA (cfr. consid. 4.8.1 del presente giudizio), per i quali è l'uso della moneta quale mezzo di pagamento a determinarne l'esenzione dall'IVA.

4.8.3 In sunto, il valore collezionistico implica dunque la presenza di un collezionistica per il quale un dato oggetto rappresenta un interesse ad essere raccolto e conservato in quanto tale. Nel caso della moneta, anziché impiegarla quale mezzo di pagamento, il collezionista la conser­va per sé stesso. Esso non la utilizza dunque per il suo scopo primario. In tal senso, l'interpretazione data dall'autorità inferiore, secondo cui è deter­minante l'uso finale fatto della moneta importata, appare conforme alla LD, nonché alla LIVA. La stessa comportando peraltro un'applicazione restrittiva dell'esenzione, va nel senso auspicato dal legislatore e come tale va qui annoverata.

5.

Appurate le nozioni di "mezzo legale di pagamento" e di "valore collezio­nistico", va ora esaminato se il ricorrente può avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, nonché all'art. 13 lett. a OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA.

5.1 Nel caso in oggetto, le monete importate dal ricorrente sono delle monete coreane e giapponesi. Più precisamente si tratta di 45 monete coreane da 1000 won, rispettivamente di 45 monete giapponesi da 500 yen e ulteriori 4 monete d'argento coreane. Dette monete sono tutte delle monete commemorative, come indicato dallo stesso ricorrente. Trat­tandosi di monete in valuta estera, il loro carattere di mezzo legale di pa­gamento andrebbe accertato secondo il diritto dello Stato di emissione, in concreto il Giappone e la Corea (cfr. consid. 4.7.5 del presente giudizio). Sennonché, siffatto quesito può senz'altro rimanere qui aperto, dal mo­mento che è l'assenza di carattere collezionistico a determinarne l'esen-zione dall'IVA e non tanto il carattere di mezzo legale di pagamento. Ciò non toglie, che le predette monete estere importate non sono comunque un mezzo di pagamento usuale in Svizzera, a prescindere dal fatto che si tratti di monete con corso legale nello Stato di emissione, come affermato dal ricorrente. Le monete commemorative svizzere non rappresentano in ogni caso dei mezzi legali di pagamento usuali, non essendo propriamen­te concepite in quanto tali. Le stesse sono peraltro accettate quale mezzo di pagamento solo in maniera limitata (cfr. consid. 4.7.4 del presente giudizio). Il paragone tra le monete commemorative coreane e giapponesi importate e quelle svizzere effettuato dal ricorrente, non è dunque qui di nessun aiuto. Il carattere commemorativo costituisce piuttosto un indizio che le stesse siano destinate al collezionismo.

Agli atti difetta poi un qualsiasi documento che possa far pensare che di fatto le monete importate dal ricorrente siano destinate ad un pagamento. Al contrario, risulta piuttosto - come peraltro indicato dallo stesso ricor-rente - che dette monete, siano il risultato di uno scambio con il signor C._______ (cfr. atto A2 e atto A7 in: ATTI A, Dossier D II). Aggiungasi a ciò, come già noto allo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1788/2006 del 27 luglio 2007), nonché come risultante dagli atti dell'incarto (cfr. atto A18 in: ATTI A, Dossier D II), il fatto che il ricorrente è un noto collezionista di monete. Lo stesso - come indicato dall'autorità inferiore e non contestato dal ricorrente - sembrereb­be valere anche per il signor C._______, fornitore di dette monete. Le monete, che si ricorda sono tutte commemorative, sono poi state importate in apposite confezioni, corredate da un certificato (cfr. atto A3 in: ATTI A, Dossier D II), ciò che fa supporre che si tratti tutte di monete destinate al collezionismo. Le stesse sono peraltro state dichiarate dalla B._______ - che si è occupata della dichiarazione doganale - come soggette all'IVA (cfr. atto A4 in: ATTI A, Dossier D II).

A prescindere dal loro valore di mercato - qui peraltro ininfluente, non essendo determinante se le monete siano state acquistate al loro valore nominale o ad un valore superiore - tutto fa pensare che in casu dette monete abbiano di fatto un valore collezionistico per il ricorrente, fatto peraltro da lui non contestato. In tale evenienza, dette monete non pos-sono chiaramente beneficiare dell'esenzione all'importazione. È dunque a giusta ragione che l'autorità inferiore le ha imposte all'IVA.

5.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata esen-zione dall'IVA delle monete da lui importate non sospende la legalità del mezzo di pagamento. La prassi adottata dall'AFD è poi conforme all'esi­genza di un'applicazione restrittiva dei casi di esenzione posta dall'art. 53 LIVA. La stessa, ponendo l'accento sull'esigenza dell'uso del mezzo lega­le di pagamento in quanto tale, quale condizione di esenzione dall'IVA, non va oltre a quanto previsto dalla legge e non risulta per nulla arbitraria, motivo per cui va qui annoverata. Un tale argomento non è dunque perti-nente.

5.3 Non giova in ogni caso al ricorrente l'appellarsi all'art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. d LIVA. Come visto, detta norma concerne l'esenzione dall'IVA di operazioni effettuate sul territorio svizzero. L'esenzione all'im­portazione viene invece concessa sulla sola base dell'art. 53 LIVA, unica disposizione della LIVA qui applicabile (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Peraltro, quand'anche si tenesse conto di quanto previsto da detta norma, nulla muterebbe alle conclusioni dello scrivente Tribunale. Dal momento ch'essa contiene delle nozioni pertinenti analoghe a quelle qui applicabili, quali "pezzo da collezione" e "mezzo legale di pagamento" (cfr. art. 74 cifra 2 vLIVA, rispettivamente consid. 4.5 e segg. del presente giudizio in merito all'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA), tenuto conto dello scopo comune perseguito da entrambe le imposte, non si vede infatti come l'interpretazione delle stesse potrebbe qui differire (cfr. consid. 4.4.2 del presente giudizio). Detta censura va pertanto qui respinta.

5.4 È poi a torto che il ricorrente sostiene che l'assoggettamento all'IVA delle monete di circolazione a corso legale emesse al cambio e senza sovrapprezzo sarebbe automatico e dunque arbitrario. Nulla agli atti, né nella pratica indicata dall'autorità inferiore (cfr. ATTI B, Dossier DGD), la-scia infatti pensare che quest'ultima possa procedere automaticamente in tal senso. Si ribadisce che il caso che qui ci occupa concerne l'imposizio­ne all'IVA di monete importate dall'estero. Un'eventuale esenzione dall'IVA delle stesse è dunque strettamente correlata all'adempimento delle condi-zioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, nonché all'art. 13 lett. a OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Orbene, come detto (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), non essendo adempiute le condizioni d'esenzione, è a giusta ragione che dette monete sono state imposte all'IVA all'importazione. L'imposizione all'IVA di opera-zioni effettuate sul territorio svizzero non è dunque qui rilevante, ciò a pre­scindere dall'imponibilità o meno delle monete commemorative svizzere all'IVA. Tale censura va dunque respinta.

5.5 Anche il riferimento al Tares (Tariffa elettronica d'uso svizzera) con indicazione che le monete, riprese alle voci doganali 7118.9020 e 7118.9030 e aventi corso legale, non sono soggette all'IVA, non è di nessun aiuto per giustificare l'esenzione fatta valere dal ricorrente. Come giustamente indicato dall'autorità inferiore, nelle osservazioni del Tares, alla rubrica "Imposta sul valore aggiunto (IVA)", viene chiaramente speci-ficato che la classificazione tariffale non ha alcun influsso sull'aliquota IVA applicata all'importazione, che le indicazioni concernenti le aliquote IVA ivi contenute sono un mezzo ausiliario atto a facilitare l'imposizione e che queste non hanno carattere legale (cfr. atti B23, B24 e B25 in: ATTI B, Dossier DGD). Si ribadisce ancora una volta, che un'eventuale esenzione dei mezzi legali di pagamento importati in Svizzera, presuppone l'adempi­mento delle condizioni di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. b LD, nonché all'art. 13 lett. a OD, ai quali rinvia l'art. 53 cpv. 1 lett. d LIVA (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Anche detta censura non può dunque trovare qui accoglimento.

5.6 Il ricorrente censura poi che l'assoggettamento IVA delle monete a corso legale in seguito al libero arbitrio da parte del funzionario doganale incaricato di eseguirne la perizia basata unicamente sul sospetto che tali monete possano in futuro essere utilizzate come pezzi da collezione costituirebbe un grave precedente legale che entra in conflitto con la vigente legislazione federale.

Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che dagli atti non risulta alcuna perizia esperita dalle autorità doganali, tantomeno un qualsiasi elemento che lasci pensare che le stesse abbiano agito arbitrariamente. Al contra­rio, risulta invece che le monete importate siano state imposte all'IVA sulla base delle indicazioni riportate nella stessa dichiarazione doganale. Si ricorda che in virtù del principio dell'autodichiarazione, alle persone sog­gette all'obbligo di dichiarazione viene posta la piena responsabilità per la corretta e completa dichiarazione delle merci, nonché delle esigenze severe al loro dovere di diligenza (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Le autorità doganali procedono ad un controllo formale e materiale solo in caso di dubbi apparenti. Come detto non vi è infatti alcun dovere di controllo (cfr. consid. 4.3.3 del presente giudizio). Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante e di principio irrevocabile (cfr. consid. 4.3.1 del presente giudizio). Dal momento che, in base al controllo di plausibilità, la dichiarazione doganale effettuata elettronica­mente è stata selezionata dal sistema "e-dec" con il risultato "libero senza" - ciò che significa che l'invio può essere liberato senza ulteriori formalità giusta l'art. 17 cpv. 4 OD-AFD - l'UD non aveva alcuna ragione di dubitare dell'esattezza della stessa (cfr. consid. 4.3.2 del presente giudizio). Che poi, l'UD abbia richiesto successivamente della documen­tazione o delle informazioni al fine d'accertare l'imposizione delle monete, è del tutto legale e per nulla arbitrario, detta prerogativa essendo chiara-mente prevista dalla legge (cfr. consid. 4.3.4 del presente giudizio). Anche questa censura non può dunque che essere respinta.

6.

Visto quanto precede, il ricorso - nella misura in cui è ricevibile (cfr. consid. 1.4 del presente giudizio) - deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente, qui parte soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in fr. 800.-- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 400.-- da lui versato il 22 febbraio 2013. Il saldo rimanente di fr. 400.-- dovrà essere versato dalla ricorrente alla cassa dello scrivente Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del pre­sente gravame. A tal fine, gli verrà trasmesso con invio postale separato un bollettino di versamento mediante il quale effettuare il predetto paga­mento. Al ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 400.-- da lui versato a suo tempo. Il saldo rimanente di fr. 400.-- dovrà essere da lui versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. Il relativo bollettino di versamento seguirà con invio postale separato.

3.

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Michael Beusch

La cancelliera: Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i docu­menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).