2A.34_2007

2A.34/2007 /fzc

Sentenza dell'8 gennaio 2008

II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Merkli, presidente,

Yersin e Aubry Girardin,

cancelliere Bianchi.

X. ________ SA in liquidazione,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Filippo Solari,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale

dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,

imposta sul valore aggiunto (ottenimento di prestazioni

di servizi dall'estero),

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 29 novembre

2006 dalla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.

Fatti:

A.

La X.________ SA, già Y.________ SA, è una società con sede a Lugano posta in

liquidazione il 13 dicembre 2001 e fino ad allora attiva nell'intermediazione

di effetti mobiliari, in particolare in operazioni di forfaiting. Iscritta

dal 1° gennaio 1995 nel registro dei contribuenti assoggettati all'imposta

sul valore aggiunto (IVA), nel mese di marzo del 1998 la società è stata

sottoposta ad un controllo da parte dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) in merito ai periodi fiscali dal 1° gennaio 1995 al 31

dicembre 1997. L'autorità ne ha in primo luogo concluso che la società era

stata iscritta a torto, poiché la sua attività era costituita quasi

integralmente da operazioni escluse dall'imposta. Per questo motivo, ha

allestito un conto complementare (n. aaa) con cui ha avanzato una pretesa di

fr. 21'030.--, più interessi, a rettifica della deduzione dell'imposta

precedente. In secondo luogo, ha accertato che l'interessata aveva versato

provvigioni e commissioni a terzi all'estero per fr. 6'567'301.--.

Considerati tali pagamenti quale contropartita di prestazioni di servizi

imponibili ottenute dall'estero, ha emesso un secondo conto complementare (n.

bbb) per un credito di fr. 426'874.-- (6,5% di fr. 6'567'301.--), oltre ad

interessi del 5% dal 30 dicembre 1996.

B.

Con decisioni formali del 21 gennaio 2000 l'AFC ha confermato le riprese

d'imposta indicate nei conti complementari. Contro la pronuncia concernente

il conto di importo più consistente l'interessata ha interposto reclamo,

respinto tuttavia il 6 gennaio 2005. Essa si è allora aggravata dinanzi alla

Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (CRC) che, con

sentenza del 29 novembre 2006, ha però a sua volta respinto l'impugnativa e

confermato la decisione di imposizione. Secondo tale autorità, la

contribuente non era stata in grado di dimostrare, come le incombeva, che le

prestazioni ottenute dall'estero costituivano prestazioni esenti da imposta.

In particolare, il semplice fatto che forniva prestazioni esenti non

comprovava ancora che acquisiva pure prestazioni esenti. Irrilevante era poi

un accordo fiscale concluso nel 1981, che non fondava un diritto alla

protezione della buona fede. Nessun vantaggio poteva infine venir tratto dai

lunghi tempi procedurali, vista la passività dell'interessata.

C.

Il 15 gennaio 2007 la X.________ SA in liquidazione ha interposto un ricorso

di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di

annullare la decisione della Commissione di ricorso e quindi il prelievo

d'imposta di fr. 426'874.--. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi.

Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo federale, subentrato alla

Commissione di ricorso in materia di contribuzioni, ha rinunciato a

determinarsi. Pure senza formulare osservazioni, l'Amministrazione federale

delle contribuzioni propone invece di respingere il gravame.

Diritto:

1.

1.1 La sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore,

il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno

2005 (LTF; RS 173.110). Alla presente procedura resta pertanto ancora

applicabile la - di per sé abrogata - legge federale del 16 dicembre 1943

sull'organizzazione giudiziaria (OG; cfr. art. 131 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LTF).

1.2 Diretto contro una decisione finale resa da una commissione federale di

ricorso (art. 98 lett. e OG) e fondata sul diritto pubblico federale, il

tempestivo ricorso in esame è di massima ammissibile in virtù degli art. 97

segg. OG nonché dell'art. 54 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 giugno 1994

concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RU 1994 1464),

rispettivamente dell'art. 66 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999

concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20 [nel tenore in

vigore prima del 1° gennaio 2007; RU 2000 1331]).

1.3 Con il ricorso di diritto amministrativo possono essere censurati la

violazione del diritto federale, che comprende anche l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), nonché l'accertamento inesatto

o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in

concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria,

l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale

federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti

oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105

cpv. 2 OG). Nei casi in cui vige questa regola, la possibilità di allegare

fatti nuovi o di prevalersi di nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. Di

principio, ciò che la parte ricorrente non ha allegato dinanzi all'istanza

inferiore o non risultava dagli atti allora noti non va preso in

considerazione nemmeno nella procedura dinanzi al Tribunale federale (DTF 133

II 35 consid. 4; 131 II 548 consid. 2.4; 130 II 149 consid. 1.2).

Con scritto del 28 febbraio 2007 la ricorrente ha espresso riserve

sull'incarto prodotto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni

assieme alla risposta al gravame, sostenendo che conterrebbe documenti

estranei al fascicolo processuale. In realtà, gli atti trasmessi al Tribunale

federale corrispondono esattamente a quelli già prodotti dall'Amministrazione

federale delle contribuzioni dinanzi alla Commissione di ricorso. In

particolare, già in quella sede il dossier conteneva due brochures

informative allestite dalla ricorrente all'indirizzo della clientela, utili

per capire l'attività che svolgeva. L'interessata ne era del resto al

corrente, visto che la risposta di causa dell'autorità di prime cure faceva

riferimento a tali documenti. Agli atti del procedimento dinanzi al Tribunale

federale non figurano pertanto nuovi mezzi di prova.

2.

2.1 L'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore

il 1° gennaio 1995, è stata sostituita dalla legge omonima a partire dal 1°

gennaio 2001. Secondo l'art. 93 cpv. 1 LIVA le disposizioni abrogate e le

loro prescrizioni d'esecuzione rimangono tuttavia ancora applicabili, salvo

eccezioni che non ricorrono nel caso di specie, a tutti i fatti e i rapporti

di diritto sorti durante la loro validità. Riferita a periodi fiscali

anteriori al 31 dicembre 1997, la controversia in esame va dunque valutata in

base alla pregressa ordinanza.

2.2 Secondo tale normativa, all'imposta sul valore aggiunto svizzera soggiace

tra l'altro l'ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero a titolo

oneroso, a condizione che non si tratti di operazioni espressamente escluse

dall'imposta (art. 4 lett. d OIVA). In virtù dell'art. 9 OIVA, soggetto

fiscale è il destinatario con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in

Svizzera, il quale è tenuto ad imporre l'ottenimento delle prestazioni di

servizi imponibili effettuate dall'estero se l'impiego o l'utilizzazione

avviene in Svizzera e se egli è assoggettato all'imposta ai sensi dell'art.

18 OIVA. All'art. 9 OIVA è correlato l'art. 15 cpv. 2 lett. l OIVA, in base

al quale le prestazioni di servizi imponibili effettuate a destinatari con

sede sociale o domicilio all'estero sono esenti da imposta a condizione che

l'impiego o l'utilizzazione avvenga all'estero.

In ambito di prestazioni di servizi transfrontaliere è pertanto di massima

imponibile l'importazione, mentre non è tassata l'esportazione.

Le disposizioni menzionate concretizzano quindi il principio dell'imposizione

nel paese di destinazione, conforme alla natura dell'imposta sul valore

aggiunto in quanto imposta generale sul consumo (DTF 133 II 153 consid. 3;

sentenza 2A.400/2001 del 9 aprile 2002, in: RDAF 2002 II pag. 347, consid.

2.2).

2.3 Come osservato, quattro sono i requisiti a cui è subordinata

l'imposizione di prestazioni di servizi dall'estero: (1) l'assoggettamento

dal profilo soggettivo, (2) l'esistenza di una prestazione eseguita

dall'estero, (3) il suo impiego o la sua utilizzazione in Svizzera e (4) la

natura imponibile della prestazione stessa.

La prima condizione è adempita da chiunque ottiene prestazioni di servizi

dall'estero per più di fr. 10'000.-- per anno civile. Nella misura in cui

costui non è già contribuente ai sensi dell'art. 17 cpv. 1, ovvero non è in

particolare egli stesso prestatore di servizi imponibili per almeno fr.

75'000.-- l'anno, l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni (art. 18

prima e seconda frase OIVA).

Il secondo requisito, ossia l'ottenimento di prestazioni dall'estero, pone il

problema della localizzazione delle prestazioni di servizi. Giusta l'art. 12

cpv. 1 OIVA, il luogo di tali prestazioni è il luogo in cui il prestatore ha

la sede sociale o uno stabilimento d'impresa, a partire dai quali la

prestazione di servizi viene effettuata o, in mancanza di tale sede o

stabilimento d'impresa, il luogo del suo domicilio o dal quale esercita la

sua attività. La norma consacra pertanto il principio del luogo del

prestatore. La regola conosce alcune eccezioni, irrilevanti nella fattispecie

(cfr. art. 12 cpv. 2 OIVA).

Quanto al terzo presupposto, si considera che il luogo di impiego o

utilizzazione è, per le prestazioni di servizio dette immateriali, il luogo

dove il destinatario ha la sua sede sociale o il suo domicilio (DTF 133 II

153 consid. 4.2). Rientrano tra l'altro nella categoria delle prestazioni di

servizio dette immateriali le prestazioni fornite da consulenti,

amministratori di patrimoni e uffici di incasso. Vi fanno inoltre parte

prestazioni quali la cessione di informazioni, ad esempio la comunicazione

contro remunerazione ("finder's fee") di nomi di potenziali clienti, e

servizi di conduzione aziendale, pure remunerati ("management fees"), come

l'assunzione di compiti amministrativi e la fornitura di consulenze in tema

di pianificazione finanziaria, di marketing o di gestione informatica (DTF

133 II 153 consid. 4.2; Promemoria n. 13 dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni concernente l'esenzione dall'imposta di determinate prestazioni

di servizi effettuate a destinari all'estero o ottenute dall'estero, cifra 2c

[nella versione del 31 gennaio 1997 e in quella precedente, più succinta, del

30 ottobre 1995]).

Da ultimo, occorre che il tipo di prestazione ottenuta non rientri in alcuna

delle categorie di operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 14

OIVA. Le eccezioni indicate da tale norma si applicano infatti anche alle

prestazioni di servizi fornite dall'estero verso la Svizzera (cfr., oltre

agli art. 4 e 9 OIVA, sentenza 2A.43/2002 dell'8 gennaio 2003, in: RDAF 2003

II pag. 394, consid. 2.1). Di rilievo, per il caso in esame, potrebbe in

particolare risultare l'art. 14 n. 15 OIVA che esclude dall'imposta una serie

di operazioni nel settore del traffico monetario e dei capitali.

2.4 Il contribuente che utilizza le prestazioni di servizi imponibili

ottenute dall'estero per effettuare a sua volta prestazioni di servizi

imponibili può dedurre nel suo rendiconto l'imposta da lui dichiarata per le

prestazioni ricevute (art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b OIVA; sentenza

2A.400/2001 del 9 aprile 2002, in: RDAF 2002 II pag. 347, consid. 2.1). Tale

diritto alla deduzione dell'imposta precedente non sussiste quindi se il

contribuente effettua prestazioni di servizio che non sono imponibili in

quanto escluse dall'imposta in virtù dell'art. 14 OIVA (art. 13 OIVA). Per

contro se egli effettua prestazioni esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 15

OIVA, ad esempio poiché rivolte a destinatari all'estero ed utilizzate

all'estero (art. 15 cpv. 2 lett. l OIVA), ha di principio diritto di dedurre

l'imposta precedente (art. 15 cpv. 1 e 29 cpv. 3 OIVA). In tal caso, la

deduzione è comunque ammissibile solo se le prestazioni effettuate all'estero

sono prestazioni che sarebbero imponibili se fossero compiute in Svizzera

(art. 13 e 29 cpv. 3 in fine OIVA; sentenza 2A.78/2002 del 30 luglio 2003,

in: RDAF 2005 II pag. 574, consid. 4.3-4.6).

3.

3.1 Nel caso concreto, al proprio rapporto di revisione del 5 maggio 1998

l'ispettore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ha allegato un

elenco di una quarantina di versamenti che l'insorgente avrebbe compiuto

negli anni 1995-1997 a prestatori di servizi situati all'estero, per un

importo ogni anno abbondantemente superiore a fr. 10'000.-- e nel complesso

di fr. 6'567'301.--. L'elenco riportava la data, il conto bancario e

l'importo dei pagamenti nonché una rubrica dal titolo "testo in contabilità"

in cui figuravano le diciture "pag. commissioni" o "pag. provvigioni". La

ricorrente non ha mai contestato, ma anzi ad esempio nel proprio gravame al

Tribunale federale, incorrendo invero in una certa confusione tra la nozione

di luogo di effettuazione della prestazione e luogo di utilizzazione della

medesima, sottolinea essa stessa che tali versamenti si riferivano a servizi

prestati dall'estero verso la Svizzera. Di conseguenza, era giustificato

presumere l'adempimento delle condizioni stabilite dall'art. 9 OIVA e

ritenere quindi l'insorgente destinataria con sede in Svizzera di prestazioni

di servizi imponibili di valore superiore a fr. 10'000.-- annui, effettuate

dall'estero (luogo del prestatore) ed utilizzate in Svizzera (luogo del

destinatario).

3.2 In queste circostanze, in base al consolidato principio secondo cui il

fisco è tenuto a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico impositivo, mentre è il contribuente ad avere l'onere della prova

per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario

(DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza 2A.438/2006

del 14 dicembre 2006, in: RDAT I-2007 n. 13t, consid. 3.2), incombeva alla

ricorrente comprovare che le prestazioni ricevute erano escluse dall'imposta

in virtù dell'art. 14 OIVA. Sennonché, oltre alle rilevate indicazioni

contenute nell'elenco allestito a seguito del controllo sul posto,

nell'intero incarto processuale non figurano altre precisazioni, né tanto

meno altri documenti, che permettano di comprendere la natura dei servizi

forniti in cambio delle "commissioni" e delle "provvigioni". In particolare,

l'insorgente accenna al fatto che i "finder's fees" vengono pagati nel

contesto di operazioni di mediazione escluse dall'imposta, ma non fornisce

alcun elemento probatorio, ad esempio fatture, giustificativi di pagamento o

contratti, attestante che i suoi versamenti costituivano effettivamente dei

"finder's fees". Non occorre quindi esaminare la fondatezza giuridica della

tesi addotta.

3.3 La ricorrente sostiene che l'applicabilità dell'art. 14 n. 15 OIVA alle

prestazioni da lei ricevute sarebbe dimostrata già dalla natura dei servizi

che essa a sua volta offriva, i quali rientravano pressoché integralmente

sotto tale norma.

Effettivamente, l'ispettore fiscale ha ritenuto che l'attività di

"forfaiting" svolta dall'insorgente consisteva in operazioni escluse

dall'imposta poiché riguardava l'incasso di assegni e cambiali, l'acquisto e

la vendita di titoli o la mediazione di operazioni di sconto effetti. Inoltre

la restante attività, quella cioè imponibile, rappresentava una minima parte

del totale, come risulta dal rapporto tra la deduzione dell'imposta

precedente esposta dalla contribuente (fr. 21'555.--) e quella ammessa nel

conto complementare n. aaa (fr. 525.--). Come rilevato a ragione dall'istanza

precedente, la conclusione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

riguardo alle prestazioni fornite non prova tuttavia ancora che le

prestazioni acquisite erano di identica natura. Non vi è infatti alcun

automatismo tra le due categorie di operazioni. Lo stralcio dall'elenco dei

contribuenti ex art. 17 OIVA non esimeva pertanto la ricorrente dal

dimostrare l'adempimento dei requisiti dell'art. 14 n. 15 OIVA, tenuto anche

conto che le eccezioni all'assoggettamento devono essere interpretate

restrittivamente, poiché di per sé contrarie al sistema di un'imposta

generale sui consumi (DTF 124 II 372 consid. 6a, 193 consid. 5e; sentenza

2A.69/2006 del 31 agosto 2006, in: RtiD I-2007 n. 14t, consid. 4.1). Il tipo

di attività svolto dall'insorgente non è comunque irrilevante, anche se

comporta una conseguenza diversa da quella pretesa. Ne discende infatti

l'impossibilità di dedurre l'imposta litigiosa a titolo di imposta precedente

(cfr. consid. 2.4).

3.4 La ricorrente ritiene inoltre che la decisione impugnata derivi da

un'applicazione anticipata dei principi sanciti dalla legge sull'imposta sul

valore aggiunto, segnatamente dell'art. 14 cpv. 3 lett. h LIVA, il quale

stabilisce che per operazioni bancarie, finanziarie o assicurative il luogo

della prestazione di servizi è il luogo di sede del destinatario.

In realtà, già si è visto che l'imposizione controversa deriva da

un'applicazione corretta dell'art. 9 OIVA, segnatamente da una giusta

interpretazione dei criteri del luogo della prestazione e del luogo della sua

utilizzazione. È comunque pur vero che il passaggio dall'ordinanza alla legge

ha comportato una modifica quanto al luogo di talune prestazioni di servizi.

Tale modifica si inserisce tuttavia in un cambiamento nella messa in pratica

del principio dell'imposizione nel paese di destinazione. Quest'ultima può

infatti essere realizzata in due modi. Secondo il primo metodo, i beni e i

servizi sono assoggettati all'imposta nel paese di origine, dove beneficiano

però di un esonero propriamente detto; la loro esportazione dà infatti

diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Essi sono poi imposti nel

paese di destinazione. L'altro metodo consiste nel definire il luogo

dell'operazione imponibile in modo che la stessa sia sottoposta alla

sovranità fiscale del paese di destinazione. L'operazione è allora soggetta

all'imposta sul valore aggiunto solo in questo paese, che è parimenti quello

dove la prestazione viene consumata; nel paese di origine può comunque venir

dedotta l'imposta precedente (DTF 133 II 153 consid. 3). Il sistema dell'OIVA

consacra il primo metodo (DTF 133 II 153 consid. 4.1): le prestazioni di

servizio che un prestatore all'estero effettua a un destinatario con sede in

Svizzera sono di principio localizzate all'estero, ma imposte in Svizzera in

quanto paese di utilizzazione (art. 9 e 12 cpv. 1 OIVA). Per le prestazioni

di servizio dette immateriali la LIVA applica invece il secondo metodo (DTF

133 II 153 consid. 5.1). Se effettuate dall'estero ad un destinatario in

Svizzera, tali prestazioni sono infatti assoggettate all'IVA in Svizzera

poiché localizzate nel nostro paese (art. 10 lett. a e 14 cpv. 3 LIVA). Nei

due casi, il trattamento fiscale è comunque in definitiva solo

metodologicamente diverso. È quindi errato ravvisare un'applicazione

retroattiva della LIVA.

3.5 L'insorgente si appella pure al principio della buona fede (art. 9 Cost.)

in relazione ad un accordo concluso con l'Amministrazione federale delle

contribuzioni nel 1981 in base al quale essa sarebbe stata tassata su un

utile dello 0,5%, riconoscendole quindi spese pari al 99,5% dei ricavi, senza

bisogno di alcun giustificativo.

Vincolata nella sua azione al principio di legalità, l'autorità di tassazione

non può concludere un accordo fiscale con un contribuente per regolare una

concreta fattispecie quanto all'esistenza, all'estensione o al modo di

imposizione, a meno che simile contratto sia autorizzato dalla legge o

perlomeno non sia espressamente escluso dalla stessa. La giurisprudenza

ammette eccezioni a questa regola solo in circostanze del tutto particolari

(cfr. DTF 121 II 273 consid. 1c; sentenza 2A.227/2006 del 10 ottobre 2006,

in: RDAF 2006 II pag. 419, consid. 3.1; sentenza 2A.52/2003 del 23 gennaio

2004, in: ASA 74 pag. 737, consid. 4.2). Di conseguenza è già di per sé

dubbio che l'accordo concluso nel 1981 fosse lecito e vincolante. Del resto,

il testo del medesimo precisava che si trattava di un accordo di massima,

suscettibile di venir riesaminato. In ogni caso, esso è stato stipulato con

la divisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni competente in

materia di imposta preventiva e poteva semmai riguardare il trattamento

fiscale dal profilo di tale imposta nonché, eventualmente, dal profilo delle

imposte dirette, a cui fa parimenti riferimento. La sua portata non può per

contro essere estesa all'imposta sul valore aggiunto, che è stata introdotta

diversi anni dopo, con l'entrata in vigore della relativa ordinanza il 1°

gennaio 1995.

Benché non valido nell'ambito in esame, l'accordo potrebbe comunque assumere

rilevanza nell'ottica del principio della buona fede (art. 9 Cost.) che, a

determinate condizioni, tutela l'affidamento riposto dal cittadino nelle

assicurazioni ricevute da un'autorità, obbligando quest'ultima ad accordargli

un vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore. Tuttavia, affinché

tale garanzia costituzionale possa trovare applicazione, occorre tra l'altro

che non siano intervenuti mutamenti legislativi dopo il rilascio

dell'informazione o dell'assicurazione (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 121 II

473 consid. 2c). Ora, come visto, l'accordo invocato è ben precedente al

passaggio al regime dell'imposta sul valore aggiunto ed è quindi stato

stipulato in un contesto legislativo del tutto differente. Già per questo

motivo, nemmeno il principio della buona fede può quindi essere invocato con

successo.

Di conseguenza, l'intesa raggiunta con l'autorità fiscale non comporta alcun

alleggerimento delle esigenze di prova a cui doveva ottemperare l'insorgente.

3.6 Da ultimo, la ricorrente critica i tempi della procedura, considerato che

il conto complementare all'origine della vertenza è stato allestito il 5

maggio 1998. In via subordinata, postula quindi che sia rinunciato al

prelievo di interessi moratori al di là del termine entro il quale il litigio

poteva essere ragionevolmente concluso.

Di principio, se l'autorità a cui è rimproverato un ritardo ha emanato

il proprio giudizio, non sussiste più un interesse attuale alla constatazione

di un diniego di giustizia formale. La relativa censura è quindi di massima

inammissibile (DTF 125 V 373 consid. 1; sentenza 2P.139/2004 del 30 novembre

2004, riass. in: AJP 2005 pag. 345, consid. 3.3). A prescindere da questo

aspetto, la critica andrebbe comunque respinta. In effetti, non risulta che

l'insorgente abbia concretamente sollecitato l'autorità di prime cure ad

evadere la pratica, né tanto meno che si sia aggravata per diniego di

giustizia formale. In virtù del principio della buona fede processuale, essa

non può quindi sollevare questa critica a posteriori, dopo la resa di

pronunce a lei sfavorevoli (DTF 125 V 373 consid. 2b; sentenza 2P.198/2003

del 12 dicembre 2003, in: RDAF 2003 II pag. 640, consid. 5.2; sentenza

2A.588/2006 del 19 aprile 2007, consid. 2). D'altronde il pagamento degli

interessi moratori non costituisce un aggravio ingiustificato, ma compensa

semplicemente la libera disposizione della somma d'imposta dovuta, di cui la

ricorrente ha potuto beneficiare durante questi anni.

4.

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera infondato e

deve quindi essere respinto.

Soccombente, la ricorrente deve sopportare le spese processuali (art. 156

cpv. 1, 153 e 153a OG) e non ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG),

che non vengono d'altro canto assegnate neppure ad autorità vincenti (art.

159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale

delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, e

al Tribunale amministrativo federale (per la Commissione federale di ricorso

in materia di contribuzioni).

Losanna, 8 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi